In merito alle modalità di costituzione del diritto in esame, analogamente a quanto previsto per gli altri diritti reali di godimento, anche l’usufrutto può sorgere in virtù della stipula di un contratto ad efficacia reale e redatto in forma scritta, a pena di nullità, in forza di testamento, o per usucapione.
In alcune ipotesi, poi, è la legge stessa a determinare come conseguenza di certe situazioni, giuridicamente qualificate, il sorgere in capo a uno o più soggetti del diritto di usufrutto, che viene chiamato, appunto, “legale”. Tra gli esempi più noti e frequenti di usufrutto legale ricordiamo quello individuato dall’art. 324 c.c. , posto a favore dei genitori rispetto ai beni del figlio minorenne; riguardo a quest’ultima figura, tuttavia, autorevole dottrina sottolinea come essa sia del tutto sui generis, in quanto sussiste in capo agli usufruttuari il vincolo di utilizzo dei frutti percepiti alla destinazione indicata dalla legge: il mantenimento della famiglia e l’educazione dei figli.
Studio Cataldi