A norma degli articoli 2643 del Codice civile, comma 1, numero 5, si devono trascrivere gli atti di rinuncia che abbiano ad oggetto i diritti reali su beni immobili.
A norma dell’art. 2657 del Codice civile prevede l’intervento del notaio per la trascrizione nei Registri Immobiliari, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.
Imposte indirette:
– se per la rinuncia non è previsto un corrispettivo l’atto è gratuito e dunque soggetto alla disciplina dell’imposta di successione e donazione di cui al Dlgs 346/1990. In caso di rinuncia tra parenti in linea retta, l’aliquota è pari al 4% del valore dell’usufrutto, per il valore che oltrepassa la franchigia di un milione di euro; le imposte ipotecarie e catastali sono fisse (euro 168 x 2) se si tratta di prima casa, altrimenti sono rispettivamente pari al 2% e all’1% del valore catastale dell’usufrutto.
– se per la rinuncia è previsto un corrispettivo si devono applicare le imposte di registro.