Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (RIS) n. 94 /E del 25 luglio 2005

 

L’immobile concesso in usufrutto non rientra nel calcolo del valore delle immobilizzazioni

OGGETTO: Istanza di   Interpello   –   Determinazione   del  valore  complessivo  delle immobilizzazioni ai  fini  del  calcolo  del  reddito  imponibile minimo delle societa’ non operative (societa’ di comodo)

Con istanza  di  interpello  concernente la determinazione del valore complessivo delle   immobilizzazioni   ai   fini   del   calcolo  del  reddito imponibile minimo  delle  societa’ non operative (societa’ di comodo), la X di Z ha proposto il seguente                                                    

Quesito:  La societa’  X  di  Z,  esercente  attivita’  di  gestione e affitto di immobili, e’  proprietaria  di  un  appartamento  concesso  in usufrutto ad un altro soggetto.   La  societa’  istante  chiede  di  conoscere  se  il  valore dell’appartamento del  quale  possiede  la  nuda  proprieta’  sia rilevante ai fini del  calcolo  del  valore complessivo delle immobilizzazioni, da indicare nel prospetto  della  dichiarazione  dei  redditi,  ai  fini  del  calcolo del reddito minimo delle societa’ non operative (societa’ di comodo).            

 Soluzione prospettata    La societa’  istante  sostiene  che il valore dell’immobile concesso in usufrutto non  sia  rilevante  ai  fini  della  verifica  della operativita’ e della determinazione  del  reddito  imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi,  pertanto  non  intende indicarlo nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi ai fini di detta verifica.                         

 Parere   La disciplina   delle   societa’   commerciali  che  si  presumono  non operative (societa’  di  comodo) e’ contenuta nei commi da 1 a 7 dell’articolo 30 della  legge  del  23/12/1994  n.  724. Tale disciplina e’ stata modificata dal comma  37  dell’articolo  3 della legge del 23/12/1996, n. 662 il quale ha introdotto correttivi  che  incidono  sull’ambito  soggettivo  di applicazione della stessa  (estendendola  alle  societa’ in nome collettivo e alle societa’ in accomandita  semplice);  sui  criteri  di  individuazione delle societa’ di comodo (basati   sulla   comparazione   fra   l’ammontare  dei  ricavi,  degli incrementi delle  rimanenze  e  dei  proventi  e  un  parametro di riferimento risultante dall’applicazione      di      determinate     percentuali     alle immobilizzazioni finanziarie,  a  quelle  costituite  da  beni  immobili  e ad altre immobilizzazioni)  ed,  infine,  sulle  modalita’  di determinazione del reddito imponibile minimo.                                                   

 Il comma  3  dell’articolo  30  della  legge  del 23/12/1994 n. 724 con riferimento all’ammontare  di  detto  reddito  imponibile minimo stabilisce la presunzione che  quest’ultimo  non  sia  inferiore  “all’ammontare della somma degli importi  derivanti  dall’applicazione,  ai  valori  dei  beni  posseduti nell’esercizio, delle  seguenti  percentuali:  a)  (omissis….);  b) il 3 per cento sul  valore  delle  immobilizzazioni  costituite  da  beni immobili e da beni indicati  nell’articolo  8-bis,  comma  1,  lettera  a),  del decreto del Presidente della   Repubblica   26   ottobre   1972,   n.  633,  e  successive modificazioni, anche in locazione finanziaria, c) (omissis….)”.            

 Al riguardo,  con  la  circolare  del 26 febbraio 1997, n. 48, e’ stato chiarito che  i  beni  ai  quali  applicare detti coefficienti sono quelli che risultano come    immobilizzazioni    materiali    nell’attivo   dello   stato patrimoniale (ove  vi  sia  un obbligo di redazione del bilancio) mentre per i soggetti non  tenuti  ai  fini  fiscali alla redazione dello stesso, il valore dei ricavi,  degli  incrementi  di  rimanenze  e  dei proventi, esclusi quelli straordinari, va  desunto  dalle  scritture contabili prescritte dall’articolo 18 del D.P.R. del 29/9/1973 n. 600.                                          

 La citata  circolare,  al  paragrafo 2.1, relativo alla “Individuazione dei beni  e  delle  immobilizzazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina in  esame”,  al  punto  1),  con  riferimento  alle azioni proprie, prevede che  “non  essendo idonee a produrre proventi, non rilevano ai fini in esame”; nello  stesso  paragrafo,  in merito ai crediti prevede che “rientrano nella base  di  computo  i crediti da finanziamento, in quanto suscettibili di generare componenti  positivi  di reddito. Pertanto devono escludersi da detta base i crediti aventi natura commerciale”.                                   

 In merito   alle   immobilizzazioni   materiali   e  immateriali  viene precisato che  “vanno,  comunque,  escluse  quelle  in  corso,  in  quanto  le medesime si  trovano  in  una  fase  non  idonea  a  produrre  alcun  tipo  di provento”.                                                                    

 Con riguardo  al  quesito posto si rileva che, a norma dell’articolo 26 del D.P.R.  del  22/12/1986  n.  917  (TUIR)  “I  redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla  percezione,  a  formare  il  reddito  complessivo dei soggetti che  possiedono  gli  immobili  a  titolo  di  proprieta’, enfiteusi, usufrutto o  altro  diritto  reale  (…)”;  di  conseguenza  il  reddito  dei fabbricati concorre   a  formare  il  reddito  complessivo  del  titolare  del diritto di usufrutto e non della societa’ nuda proprietaria.                 

 

Si ritiene,  pertanto,  corretta l’esclusione dell’immobile concesso in usufrutto dalle  immobilizzazioni  per  le  quali  si  rendono  applicabili le percentuali di  redditivita’  presunta,  in quanto trattasi di un immobile non idoneo a produrre reddito per la societa’ stessa.                            

 Si evidenzia,  inoltre,  che  al  paragrafo 5.2 della citata circolare, relativo alla   prova  contraria,  viene  precisato  che  questa  puo’  essere fornita per  vincere  la  presunzione di non operativita’ e che la stessa deve essere sostenuta   da   riferimenti   a   oggettive  situazioni  di  carattere straordinario che  hanno  reso  impossibile  il  conseguimento  di  ricavi, di proventi e  di  incrementi  di  rimanenze  di  ammontare  almeno pari a quello presunto.                                                                    

 Pertanto, dovendo  il  reddito fondiario essere dichiarato dal titolare del diritto  di  usufrutto,  la  societa’ istante potrebbe agevolmente fornire la prova  contraria.  Si  ritiene,  di  conseguenza,  che  nel  caso  in esame l’immobile posseduto   in   nuda  proprieta’  non  deve  concorrere  ne’  alla verifica della  operativita’,  ne’  alla  determinazione  del  reddito  minimo imponibile.                                                                  

 La risposta   di  cui  alla  presente  nota,  sollecitata  con  istanza d’interpello presentata  alla  Direzione Regionale …………, e’ resa dalla scrivente ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  1,  ultimo  periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. 

Acquisto

Siamo una family office specializzata nel settore immobiliare di lusso.

Vendita

Se hai una casa da sogno non rinunciarci. Ai soldi ci pensiamo noi.

Chi siamo

Siamo presenti in tutta Italia e nel Mondo per trattare immobili di prestigio.