L’acquisto (o la vendita) della nuda proprietà di un immobile potrebbe avere delle interferenze con il diritto successorio. In particolare ciò si verifica quando l’immobile oggetto della vendita deriva da una precedente donazione, la quale a seguito del decesso del donante risulta essere lesiva della quota di legittima dei suoi eredi e di conseguenza si configurano delle problematiche sia in capo al donatario/venditore che al terzo acquirente.
Ai legittimari infatti è riservata una quota del patrimonio del de cuius così stabilita:
EREDE | QUOTA LEGITTIMA |
UN SOLO FIGLIO | ½ del patrimonio |
PIU’ FIGLI | 2/3 del patrimonio da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali |
CONIUGE E UN FIGLIO | 1/3 del patrimonio figlio
1/3 del patrimonio coniuge |
CONIUGE E PIU’ FIGLI | ½ del patrimonio figli
¼ del patrimonio coniuge |
CONIUGE | ½ del patrimonio+diritto di abitazione casa adibita a residenza familiare |
CONIUGE+ASCENDENTI LEGITTIMI | ½ del patrimonio coniuge
¼ del patrimonio ascendenti |
ASCENDENTI LEGITTIMI | 1/3 del patrimonio |
I legittimari possono ricorrere all’AZIONE DI RIDUZIONE (art.563 c.c.), la quale serve per “ridurre” il valore delle donazioni effettuate dal de cuius e ripristinare la quota di legittima, rendendo quindi inefficaci gli atti stipulati dal de cuius. L’azione di riduzione deve essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione.
Se l’azione di riduzione va a buon fine il legittimario ha diritto alla RESTITUZIONE (art.561 c.c.) del bene, a condizione che dalla trascrizione della donazione non siano passati più di 20 anni.
Quindi i legittimari che promuovono un’azione di riduzione entro 10 anni dall’apertura della successione possono trovarsi di fronte a due casi:
* NON sono trascorsi 20 anni dalla donazione: i legittimari possono pretendere la restituzione del bene dal donatario, ed il bene viene liberato dai pesi ed ipoteche eventualmetne inscritti nel frattempo.
Se l’immobile è stato ceduto a terzi, gli eredi premessa l’escussione dei beni del donatario, possono richiedere la restituzione ai successivi acquirenti (che possono liberarsi dall’obbligo di restituire l’immobile pagando l’equivalente in denaro).
* sono trascorsi 20 anni dalla donazione: i legittimari possono rivolgersi al donatario per ottenere il risarcimento in denaro del minor valore dei beni. Gli immobili restano gravati dai pesi ed ipoteche eventualmente iscritte nel frattempo.
Se l’immobile è stato ceduto a terzi, gli eredi non possono vantare pretese nei loro confronti.
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.
Salvo il disposto del numero 8 dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.