Rischio d’acquisto quando l’immobile è stato donato

La donazione non può essere lo strumento per privarsi del patrimonio e lasciare, alla propria morte, qualcuno dei legittimari (figli, coniugi, ascendenti del defunto) senza la quota minima che gli spetta.

Infatti, costoro  potrebbero esperire un’azione giudiziaria, chiamata “di riduzione” per chiedere l’intera quota di legittima. Tale azione si prescrive in 10 anni a partire dall’apertura della successione.

Ugualmente il coniuge o il parente in linea diretta del donante potrebbero opporsi alla donazione.

Così, se il donatario ha ceduto a terzi gli immobili donati e non ci sono altri bene sui quali far valere il proprio diritto, il legittimario può chiedere la restituzione del bene al successivo acquirente. Quest’ultimo può comunque liberarsi dall’obbligo pagando l’equivalente in denaro.

In base alla legge 80/2005 l’azione di restituzione può essere intrapresa solo entro 20 anni dalla trascrizione della donazione.

Solo trascorsi 20 anni dalla trascrizione, l’acquirente di un immobile donato può, quindi, dirsi esente da rischi. Tra questi rischi rientra anche la possibilità che arrivi una revoca per la sopravvenienza di un figlio del donante o l’esistenza di un figlio ignorato.

Il terzo acquirente non è comunque esposto ai rischi di restituzione se compra una casa frutto di donazione indiretta. Siamo nel caso di intestazione di beni a nome altrui, il cui esempio tipico è l’acquisto di un immobile, con denaro dei genitori, intestato a favore del figlio.

Acquisto

Siamo una family office specializzata nel settore immobiliare di lusso.

Vendita

Se hai una casa da sogno non rinunciarci. Ai soldi ci pensiamo noi.

Chi siamo

Siamo presenti in tutta Italia e nel Mondo per trattare immobili di prestigio.