La tutela dell’usufrutto

Oltre al diritto di ritenzione, di cui si è detto con riferimento all’eventuale inadempimento dell’obbligo del proprietario di corrispondere l’indennità dovuta per le eventuali addizioni apportate dall’usufruttuario, l’usufruttuario ha facoltà di promuovere l’azione negatoria (già conosciuta dai Romani sotto il nome di “actio negatoria”). Tale mezzo processuale è diretto ad accertare l’inesistenza di servitù o altri diritti vantati da terzi sul fondo, nonché a far valere il divieto di immissioni sul proprio fondo sancito dall’art. 844 c. c. (per approfondimenti si veda la trattazione specifica in materia di proprietà e la sentenza Cass. Civ., 6 marzo 1979, n. 1404).

L’usufruttuario, infine, avrà accesso a tutte le azioni che l’ordinamento ha posto a tutela della proprietà, nonché a difesa del possesso (sia che si tratti di azioni possessorie in senso stretto che di azioni c.d. di enunciazione, come visto nella sedes materiae) e potrà anche promuovere la c.d. vindicatio ususfructus, contro chiunque contesti, anche indirettamente, la titolarità del suo diritto.

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