Retratto successorio. Problemi applicativi

I retratto successorio, previsto dal cod. civ. all’art. 732,  è contenuto nelle disposizioni generali che regolano la divisione ereditaria (libro II, titolo IV, capo I).
OBIETTIVO è quello di impedire che estranei si intromettano nella comunione ereditaria che si determina al momento dell’apertura della successione sia per impedire speculazione che estranei al rapporto familiare potrebbero perseguire con l’acquisto della quota che per facilitare le operazioni divisionali, evitando l’insorgere di liti fra coeredi che potrebbero essere anche estranei alla famiglia.
PRESUPPOSTI di applicabilità del 732 sono:
1. Esistenza di una comunione ereditaria: il retratto successorio si applica alla comunione ereditaria. Non si applica alle comunioni ordinarie ed alla prelazione stabilita fra i coeredi sui beni oggetto dell’asse dopo la divisione del patrimonio ereditario.
2. Alienazione di tutta o parte della quota ereditaria. Poichè l’oggetto della prelazione è la quota ereditaria, non scatta prelazione quando ad essere alienato è il singolo bene ereditario. Tuttavia occorre verificare se l’intento dei contraenti è di cedere la quota della partecipazione alla comunione ereditaria sostituendo così  il terzo estraneo al coerede alienante (rileva  il comportamento delle parti, la consistenza del patrimonio ereditario ed il rapporto tra questo e l’entità delle cose alienate così che se si aliena l’unico bene facente parte dell’asse ereditario, si presume l’alienazione della corrispondente quota ereditaria).
3. Alienazione ad un estraneo alla comunione ereditaria. In tal caso non si ha prelazione ex art.732 se la quota è alienata ad un coerede, cioè ad un soggetto facente parte della comunione ereditaria.
OGGETTO sono gli atti soggetti a prelazione ereditaria. Rientra la vendita della nuda proprietà dove vi è prelazione in quanto vi è alienazione di una futura piena proprietà.  Così anche nella vendita con patto di riscatto, nella vendita con riserva di proprietà e per la rendita vitalizia. Non c’è prelazione per la cessione dell’usufrutto sulla quota in quanto è un diritto limitato e temporaneo,  nella transazione, nel tasferimento mortis causa della quota, nel conferimento, nella donazione e per i contratti prelimiari dove vi sono solo effetti obbligatori. Per la permuta c’è prelazione quando la controprestazione è fungibile, mentre non c’è  quando la controprestazione è infungibile.
COME SI ESERCITA: il riscatto ovvero il diritto di retratto si esercita con una dichiarazione negoziale recettizia comunicata al terzo acquirente senza particolare  forma ad eccezione degli immobili dove serve la forma scritta. Si può esercitare “finchè dura lo stato di comunione ereditaria” ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dal momento dell’alienazione della quota.Si ritiene possibile la rinunzia a questo diritto trattandosi di diritto patrimoniale.
Il diritto di prelazione del coerede prevale sul sul diritto di prelazione del conduttore ex art.38 legge 392/1978.

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