La Risoluzione n. 213/E dell’8 agosto 2007

Nuda proprietà, la vendita spoglia dal beneficio “prima casa”.  Il mantenimento di usufrutto e residenza non salvano il contribuente dalla “restituzione” delle tasse risparmiate all’atto dell’acquisto

La cessione della nuda proprietà fa decadere dai benefici “prima casa” quando la vendita è effettuata prima del decorso del quinquennio dalla data dell’acquisto. La perdita del beneficio riguarda la parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto, calcolato applicando al prezzo dichiarato nell’atto di acquisto i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto, riportati nel prospetto allegato al testo unico dell’imposta di registro, con riferimento alla data in cui il diritto è stato acquisito.

Tale operazione di vendita, benché posta in essere entro il quinquennio dall’acquisto, non genera una plusvalenza tassabile quando l’immobile è stato destinato ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, per la maggior parte del periodo compreso tra l’acquisto e la successiva cessione.

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