Valore del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. spettante al coniuge superstite in concorrenza con altri chiamati – Prelegato in prededuzione

Scioglimento della comunione ereditaria di un unico cespite immobiliare costituito dalla casa coniugale – Vendita giudiziaria – Valutazione del diritto di abitazione ex art. 540 C.C. spettante al coniuge superstite – Natura di prelegato del diritto di abitazione, da attribuirsi in prededuzione sino alla concorrenza della porzione c.d. disponibile ed oltre ancora.

L’art. 540, comma II°, c.c., dispone che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti d’abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Secondo la migliore Dottrina (G. Capozzi, Successioni e Donazioni, Giuffrè, I, 284 ss., 1983), “tali diritti rappresentano propriamente dei prelegati ex lege che l’art. 540, c.c. ha considerato come un’aggiunta alla quota di piena proprietà già riservata al coniuge. I compilatori hanno voluto, cioè, attribuire al legato in questione funzione di porzione aggiunta non solo qualitativa (garantire al coniuge il godimento della casa familiare arredata), ma anche quantitativa. Solo se la disponibile non è sufficiente, i diritti in esame potranno gravare sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”. Ne consegue che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, quale prelegato, che, in prededuzione, grava sulla porzione c.d. disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per la parte eccedente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Concorde con tale ricostruzione dell’istituto è la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 4329/2000, ha stabilito che: “In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all’art. 540 comma 2 cod. civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione e di uso (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell’art. 556 cod. civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma 1, 542 e 543 comma 1 cod. civ., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile (sempre che la disponibile sia capiente). Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l’incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli (o degli altri legittimari)”.

Tale pronuncia di legittimità smentisce altra e diversa interpretazione del sistema normativo in esame, pur formulata in Dottrina ed in più datata Giurisprudenza, volta al fine di attribuire al coniuge superstite detti diritti reali in aggiunta a quanto spettategli a titolo di successione ab intestato.

Lunedì 15 novembre 2010 di Avv. Alberto Serpico

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