Vitalizio: azione di riduzione di un legittimario

L’atto di vitalizio è un contratto a prestazioni corrispettive dove, a fronte del trasferimento del bene, l’acquirente è tenuto ad assistere il venditore: in relazione alla sua longevità e alle condizione di salute, anche per un valore superiore a quello dell’immobile trasferito. Se però le due prestazioni (cessione e vitalizio) – pur tenendo conto del tipico rischio insito nell’accordo – non sono proporzionate nel valore, il contratto rivela la sua simulazione: perchè potrebbe nascondere una donazione – o anche un negotium mixtum cum donatione – lesiva delle quote di eredi legittimari.

Su questo punto si è espressa a marzo la cassazione (seconda sezione civile, sentenza 7479/13) che ha accolto l’azione di riduzione promossa da un legittimario, fratello dell’acquirente. Vale a dire l’azione giudiziaria con la quale entro dieci anni dall’apertura della successione, si può chiedere di ottenere la propria “quota di legittima”. al centro del contendere c’è un’abitazione, unico cespite dell’eredità. Il padre, all’età di 85 anni, l’ha ceduta a uno dei due figli, in cambio di un vitalizio alimentare. Ma secondo l’altro erede proprio l’età avanzata del genitore implicava un’aspettativa di vita molto limitata, e riduceva il valore della prestazione di mantenimento. Quel vitalizio alimentare non era cioè proporzionato al valore dell’immobile. In più il padre disponeva di una pensione e di altre piccole entrate personali che potevano coprire ampiamente lo scopo dichiarato nel contratto. Senza contare che al peggiorare delle condizioni di salute, l’eventuale degenza sarebbe passata a carico del sistema sanitario nazionale., riducendo ancora il costo per il beneficiario dell’immobile. Al di là dei rilievi specifici, la Cassazione ha indicato il percorso che il giudice deve seguire per valutare se c’è simulazione o meno. Il contratto di vitalizio è infatti aleatorio. Ma questa aleatorietà deve essere

accertata al momento della conclusione dell’accordo, che è <<caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata della vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante in relazione alle esigenze esistenziali del vitaliziato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio.>>

I giudici in merito chiamati ad esprimersi sulla vicenda non avevano valutato l’immobile <<con riferimento all’epoca di conclusione del contratto, ritenendo in particolare superfluo l’espletamento di una Ctu (consulenza tecnica, ndr) al riguardo.>> Come si poteva dunque giudicare la sproporzione tra le rispettive prestazioni delle parti? Attraverso <<una effettiva comparazione>>: quella che dovrà esser eseguita da un nuovo esame.

Donare ai figli per acquistare casa

I genitori hanno la possibilità di consentire ai propri figli di acquistare un’unità immobiliare mettendo a loro disposizione il denaro necessario al momento del rogito.

Se l’abitazione si trova in Italia, i genitori devono provvedere a far apporre nell’atto di acquisto una nota che attesti il loro intervento per la messa a disposizione della provvista a favore del figlio. Il caso in questione configura un’ipotesi di donazione indiretta, senza una vera e propria donazione di carattere formale.

Da un punto di vista fiscale non si ha alcuna imposizione sull’atto di liberalità (art. 1-comma4-bis del D.Lgs 346/90 [1]) poichè è collegato alla categoria di atti aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari per i quali è prevista l’applicazione dell’iva o dell’imposta di registro in maniera proporzionale.

NOTE:

[1] D.Lgs 346/90 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni                                                                                                  Art.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              […]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        c.4-bis)Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto. […]

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Diversamente, nel caso di acquisto dell’abitazione all’estero, non vale l’esclusione da imposta di donazione.

Occorre, quindi, stipulare in Italia un atto di donazione, sul quale verrà applicata l’aliquota, con indicazione della provvista che verrà fornita al figlio che si trasferirà all’estero.

Per ogni discendente diretto è, tuttavia, prevista una franchigia di un milione di euro.

Il figlio dovrà poi ottemperare alla fiscalità connessa a quella del Paese estero per le transazioni immobiliari.

In merito al trasferimento di denaro dall’Italia al Paese estero, gli obblighi sono a carico del contribuente che ha tratto beneficio dal trasferimento. Il figlio deve quindi indicare nel modulo RW della propria dichiarazione dei redditi la consistenza dell’investimento (Sez.II) ed i relativi trasferimenti (Sez.III) dei quali è stato beneficiario.

In capo ai genitori non ricorre, al contrario, nessun obbligo.

Rischio d’acquisto quando l’immobile è stato donato

La donazione non può essere lo strumento per privarsi del patrimonio e lasciare, alla propria morte, qualcuno dei legittimari (figli, coniugi, ascendenti del defunto) senza la quota minima che gli spetta.

Infatti, costoro  potrebbero esperire un’azione giudiziaria, chiamata “di riduzione” per chiedere l’intera quota di legittima. Tale azione si prescrive in 10 anni a partire dall’apertura della successione.

Ugualmente il coniuge o il parente in linea diretta del donante potrebbero opporsi alla donazione.

Così, se il donatario ha ceduto a terzi gli immobili donati e non ci sono altri bene sui quali far valere il proprio diritto, il legittimario può chiedere la restituzione del bene al successivo acquirente. Quest’ultimo può comunque liberarsi dall’obbligo pagando l’equivalente in denaro.

In base alla legge 80/2005 l’azione di restituzione può essere intrapresa solo entro 20 anni dalla trascrizione della donazione.

Solo trascorsi 20 anni dalla trascrizione, l’acquirente di un immobile donato può, quindi, dirsi esente da rischi. Tra questi rischi rientra anche la possibilità che arrivi una revoca per la sopravvenienza di un figlio del donante o l’esistenza di un figlio ignorato.

Il terzo acquirente non è comunque esposto ai rischi di restituzione se compra una casa frutto di donazione indiretta. Siamo nel caso di intestazione di beni a nome altrui, il cui esempio tipico è l’acquisto di un immobile, con denaro dei genitori, intestato a favore del figlio.

Testamento

Molti Anziani hanno delle proprietà immobiliari e non sanno come affrontare tutte le problematiche legate al proprio Testamento.

Usufrutto offre a questi anziani la possibilità di:

1) Rendere liquidi i propri immobili mettendo immediatamente a disposizione del denaro a fronte della vendita della nuda proprietà.

2) Selezionare un Istituto Religioso, Ecclesiastico o Laico a cui donare la liquidità rimanente alla propria morte.

3)  Assistenza gratuita di un Notaio per la stesura del testamento con studio di tutte le problematiche legate alla legittima.

4) Assistenza gratuita per la sottoscrizione di polizze che garantiscano la miglior assistenza sanitaria possibile sino alla propria morte.

5) Assistenza gratuita di altri professionisti per garantire la realizzazione di qualsiasi desiderio anche dopo la propria morte.

Si garantisce la massima riservatezza, serietà e professionalità.

Assistenza personalizzata

Possiamo garantire tutta l’assistenza necessaria per rendere l’anziano assolutamente autonomo:

1) numero diretto per assistenza  entro pochi minuti;

2) ricerca dei migliori medici specialistici;

3) assitenza in modo personalizzato;

 

Vuoi escludere dal testamento qualcuno ?

Usufrutto garantisce l’assistenza di specialisti (notaio, avvocato, commercialista, ecc.) per trovare la miglior soluzione possibile (mediante testamento ma non solo) al fine di evitare che persone sgradite beneficino dell’eredità.

Pensiamo tutto noi

Un numero magico per risolvere tutte le tue esigenze !!!

Finalmente non sarà più necessario dipendere da qualcuno.

Il bello di tutto questo è che potrai farlo garantendoti anche della liquidità per essere totalmente tranquillo grazie alla vendita della nuda proprietà.

Acquisto

Siamo una family office specializzata nel settore immobiliare di lusso.

Vendita

Se hai una casa da sogno non rinunciarci. Ai soldi ci pensiamo noi.

Chi siamo

Siamo presenti in tutta Italia e nel Mondo per trattare immobili di prestigio.